Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-11-22;1552#art-1

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Art. 1 Per la fissazione del premio sulle formalita' ipotecarie da corrispondersi eccezionalmente ai soli Conservatori o Capi degli Uffizi ipotecari delle Marche, dell'Umbria, e delle Provincie Napolitane e Siciliane. — Testo vigente | Portale Normativo