Art. 1
In vigore dal 22 nov 1863
Col quale sono determinati il numero e la larghezza delle zone di servitù militare dipendenti dalle fortificazioni di Alghero entro i limiti stabiliti dalla legge 19 ottobre 1859, e viene abrogato quanto si stabiliva col precedente Decreto del 18 settembre 1862 sullo stesso oggetto.
Torino 22 novembre 1863.
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