Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-10-25;981#art-1

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Art. 1 Che autorizza i Comuni di Vigone, Demonte, Sampeyre, Nicorvo e Brusnego a riscuotere i diritti di gabella, e contiene disposizioni accio' quelli di Zignago, Fontanetto, Portoscuso, Paulilatino e Gattinara possano sopperire al pagamento del loro canone gabellario. — Testo vigente | Portale Normativo