Art. 1 Che autorizza i Comuni di Vigone, Demonte, Sampeyre, Nicorvo e Brusnego a riscuotere i diritti di gabella, e contiene disposizioni accio' quelli di Zignago, Fontanetto, Portoscuso, Paulilatino e Gattinara possano sopperire al pagamento del loro canone gabellario. — Testo vigente | Portale Normativo