Art. 1

In vigore dal 18 ott 1863
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno; Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cavallermaggiore (Cuneo) delli 4 luglio p. p.; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È accordato al Comune di Cavallermaggiore il titolo di Città. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 13 settembre 1863. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1863 Reg° 25 Atti del Governo a c. 148. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: G. PISANELLI. U. PERUZZI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-09-13;1479#art-1

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Art. 1 Che accorda al Comune di Cavallermaggiore il titolo di Citta'. — Testo vigente | Portale Normativo