Art. 1
In vigore dal 28 giu 1863
Col quale il numero e la lunghezza delle zone delle servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione che stanno erigendosi a difesa dell'Arsenale marittimo alla Spezia vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge 19 ottobre 1859 dai piani firmati dal Capitano Trinchieri e dal Colonnello Parodi.
Torino 28 giugno 1863.
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