Art. 4 Sono soppresse alcune Tesorerie di Circondario, ed e' fissato lo stipendio, l'assegno per le spese d'uffizio, e la malleveria dei titolari di quelle conservate nelle antiche Provincie, ed in quelle della Lombardia, di Modena e di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo