Art. 1 Il quale autorizza i Comuni di Nuragus, Sediana e Diano a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella; e contiene disposizioni a favore dei Comuni di Chiusa, Brosolo, Veglio, Donigala-Siurgus, Barrali, Castelletto sopra Ticino, Mercurago, Envie e Boca, accio' possono provvedere al pagamento del loro canone gabellario. — Testo vigente | Portale Normativo