Art. 3
In vigore dal 22 apr 1863
Le disposizioni del presente Decreto non riguardano le matrici, i punzoni ed i conii relativi alla coniazione delle monete decimali secondo il sistema stabilito dalla legge 24 agosto 1862, n.° 788.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 19 marzo 1863.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1863
Reg.° 22 Atti del Governo a c. 138. Salvaja.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
Manna.
Amari.
Minghetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-03-19;1178#art-3