Art. 3

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-26;673#art-3

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Art. 3 Con cui e' modificato l'art. 2 del Decreto 17 luglio 1862 n.° CCCCLXII. — Testo vigente | Portale Normativo