Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 26 mar 1863
Il Consiglio avrà facoltà:
1.° D'esaminare le domande delle fanciulle per entrare nel Collegio, e di proporre al Ministro quelle a posto gratuito;
2.° Di compilare ogni anno, al più tardi nel mese di ottobre, il bilancio di previsione, e di proporlo all'approvazione del Ministro;
3.° Di prender conto almeno una volta al mese dell'andamento del Collegio, esigendo perciò un rapporto dalla Direttrice, e di curare che sia eseguito il presente statuto;
4.° Di visitare sovente le scuole per fare relazione almeno due volte l'anno al Ministro sullo stato delle medesime;
5.° Di vigilare sugli studi, sulla educazione morale e su tutto quanto si attiene all'istruzione delle alunne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-2