Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-12-31;630#art-1

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Art. 1 Con cui sono autorizzati i Comuni di Robilante, Caluso, Sant'Angelo, Soleminis e Sicci, a riscuotere i diritti di gabella, e sono date disposizioni a favore dei Comuni di Gesico, Villanuovafranca, Beinette, Aranco, Premia, Cravegna, Montecrestese, Varzo, Breia, Pirri, Ollastra-Simaxis, Magomadus, Santa Giusta, Sagama, Gottasecca, Prarostino, Abbasanta e Goni, accio' possano provvedere al pagamento del loro canone gabellario. — Testo vigente | Portale Normativo