Art. 1
In vigore dal 27 gen 1863
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Gli Ammiragli della Nostra Marina avranno diritto a terra ed a bordo a due Aiutanti di bandiera, scelti tra gli Ufficiali subalterni di vascello, a ciascuno dei quali sarà assegnata l'indennità annua di lire 360, stabilita per tali funzioni dalla tabella n.° 4 annessa al R. Decreto 1.° aprile 1861.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 7 dicembre 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1863
Reg.° 21 del Governo a c. 302. Wehrlin.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
C. Di Persano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1862-12-07;1067#art-1