Art. 1

In vigore dal 27 gen 1863
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Gli Ammiragli della Nostra Marina avranno diritto a terra ed a bordo a due Aiutanti di bandiera, scelti tra gli Ufficiali subalterni di vascello, a ciascuno dei quali sarà assegnata l'indennità annua di lire 360, stabilita per tali funzioni dalla tabella n.° 4 annessa al R. Decreto 1.° aprile 1861. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 7 dicembre 1862. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1863 Reg.° 21 del Governo a c. 302. Wehrlin. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. C. Di Persano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-12-07;1067#art-1

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Art. 1 Col quale sono assegnati due Aiutanti di bandiera agli Ammiragli della Regia Marina. — Testo vigente | Portale Normativo