Art. 4

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-11-30;573#art-4

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Art. 4 Col quale l'orchestra di Parma e' temporaneamente riunita alla scuola di musica dell'Ospizio delle arti nella stessa Citta'. — Testo vigente | Portale Normativo