RegolamentoTitolo XXVII

Art. 187

Abrogato

Mancanze punibili con l'arresto a pane ed acqua, la degradazione o l'espulsione.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-11-13;989#art-r-187

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Mancanze punibili con l'arresto a pane ed acqua, la degradazione o l'espulsione. (Art. 187 Che approva il regolamento organico del Corpo delle Guardie doganali.) — Testo vigente | Portale Normativo