Art. 3

In vigore dal 7 ago 1903
Per l'ordinamento e per la conservazione del Museo, e per l'amministrazione dei fondi che da qualunque provenienza e sotto qualunque titolo venissero ad esso assegnati, è formata una Consulta permanente nella quale sieno rappresentate la scienza archeologica, l'arte e gli studi di storia patria. I componenti di essa saranno nominati per Decreto Ministeriale. La presidenza della Consulta spetta al Sindaco della città di Milano, il quale potrà delegarla ad un Membro della Giunta municipale.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 28 maggio 1903, n. 299 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La consulta del museo patrio di archeologia istituita coll'articolo 3 del R. decreto 13 novembre 1862, n. 969 e' disciolta". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La cura di conservare ed accrescere il detto museo e' affidata al Comune di Milano, che vi provvedera' per mezzo di un Consiglio direttivo, un membro del quale sara' nominato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1862-11-13;969#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo