Art. 1
In vigore dal 28 nov 1862
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;
Visti i ricorsi dei Comuni di Cava, Castiglione, San Marzano, Palo, S. Mango e San Cipriano in Provincia di Principato Citeriore;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
Sono autorizzati:
1.° Il Comune di Cava (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di Cava dè Tirreni, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 27 agosto 1862.
2.° Il Comune di Castiglione (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di Castiglione del Genovesi, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 20 settembre 1862.
3.° Il Comune di San Marzano (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di San Marzano sul Sarno, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 31 di agosto 1862;
4.° Il Comune di Palo (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di Palomonte, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale delli 20 agosto 1862.
5.° Il Comune di San Mango (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di San Mango Piemonte, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 23 agosto 1862.
6.° Il Comune di San Cipriano (Principato Citeriore) ad assumere la denominazione di San Cipriano Picentino, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 26 settembre 1862.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato in Torino addì 23 ottobre 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1862
Reg.° 21 Atti del Governo a c. 69. Wehrlin.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
U. Rattazzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1862-10-23;935#art-1