Art. 1
In vigore dal 19 nov 1862
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno;
Viste le deliberazioni dei Comuni di Santeramo, Macerata, Gioia, Schiavi e Capriati in Provincia di Terra di Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
Sono autorizzati:
1.° Il Comune di Santeramo (Terra di Lavoro) ad assumere la denominazione di Sant'Erasmo, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 14 settembre 1862.
2.° Il Comune di Macerata (idem) ad assumere la denominazione di Macerata Marcianise, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 7 settembre 1862.
3.° Il Comune di Gioia (idem) ad assumere la denominazione di Gioia Sannitica, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 7 settembre 1862.
4.° Il Comune di Schiavi (idem) ad assumere la denominazione di Fontechiari, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 4 settembre 1862.
5.° Il Comune di Capriati (idem) ad assumere la denominazione di Capriati a Volturno, in conformità della deliberazione di quel Consiglio comunale dei 24 agosto 1862.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 12 ottobre 1862.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1862
Reg.° 21 Atti del Governo a c. 15. Wehrlin.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
U. RATTAZZI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1862-10-09;903#art-1