Art. 1

In vigore dal 8 nov 1862
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposizione del Nostro Ministro dell'Interno; Viste le deliberazioni dei Comuni di Casale, di Orciano, di Rosignano e di Campiglia in Provincia di Pisa per modificazioni di nome; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Sono autorizzati: 1.° Il Comune di Casale (Provincia di Pisa) ad assumere la denominazione di Casale di Val di Cecina, in conformità della deliberazione di quel Consiglio generale del 14 luglio 1862. 2.° Il Comune di Orciano (Provincia di Pisa) ad assumere la denominazione d'Orciano Pisano, in conformità della deliberazione di quel Consiglio generale dei 3 settembre 1862. 3.° Il Comune di Rosignano (Provincia di Pisa) ad assumere la denominazione di Rosignano Marittimo, in conformità della deliberazione del Consiglio generale stesso del 30 agosto 1862. 4.° Il Comune di Campiglia (Provincia di Pisa) ad assumere la denominazione di Campiglia Marittima, in conformità della deliberazione di quel Consiglio generale del 24 luglio 1862. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 5 ottobre 1862. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1862 Reg.° 20 Atti del Governo a c. 387. Wehrlin. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. U. Rattazzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-10-05;881#art-1

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Art. 1 Che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Pisa ad assumere nuove denominazioni. — Testo vigente | Portale Normativo