Art. 1
In vigore dal 8 nov 1862
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Viste le deliberazioni dei Comuni di Pellegrino, San Secondo, Albareto e Sala della Provincia di Parma;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono autorizzati
1.° Il Comune di Pellegrino (Parma) ad assumere la denominazione di Pellegrino Parmense, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 4 di agosto 1862.
2.° Il Comune di San Secondo (Parma) ad assumere la denominazione di San Secondo Parmense, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 2 settembre 1862.
3.° Il Comune di Albareto (Parma) ad assumere la denominazione di Albareto di Borgotaro, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 12 settembre 1862.
4.° Il Comune di Sala (Parma) ad assumere la denominazione di Sala-Baganza, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 12 settembre 1862.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato in Torino addì 5 ottobre 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1862
Reg.° 20 Atti del Governo a c. 384. Wehrlin.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
U. Rattazzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1862-10-05;878#art-1