Art. 1

In vigore dal 8 nov 1862
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Ministro dell'Interno; Viste le deliberazioni dei Comuni di Pellegrino, San Secondo, Albareto e Sala della Provincia di Parma; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono autorizzati 1.° Il Comune di Pellegrino (Parma) ad assumere la denominazione di Pellegrino Parmense, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 4 di agosto 1862. 2.° Il Comune di San Secondo (Parma) ad assumere la denominazione di San Secondo Parmense, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 2 settembre 1862. 3.° Il Comune di Albareto (Parma) ad assumere la denominazione di Albareto di Borgotaro, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 12 settembre 1862. 4.° Il Comune di Sala (Parma) ad assumere la denominazione di Sala-Baganza, in conformità della deliberazione di quel Consiglio Comunale del 12 settembre 1862. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Torino addì 5 ottobre 1862. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1862 Reg.° 20 Atti del Governo a c. 384. Wehrlin. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi. U. Rattazzi.
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Art. 1 Che autorizza alcuni Comuni della Provincia di Parma ad assumere nuove denominazioni. — Testo vigente | Portale Normativo