§ II

Art. 97

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1862-09-25;887#art-97

In sintesi

L'articolo in oggetto risulta attualmente abrogato. Il testo della norma non è più in vigore e non produce più effetti giuridici. L'abrogazione ha riguardato l'intero provvedimento di cui faceva parte.

Perché esiste questa norma

La disposizione originaria faceva parte dell'ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine su navi, arsenali e cantieri dello Stato, ma è stata formalmente rimossa dall'ordinamento giuridico.

A chi si applica

In precedenza riguardava il personale addetto al servizio delle macchine a bordo delle navi o a terra negli arsenali e cantieri dello Stato, ma attualmente non si applica più a nessuno.

Esempio pratico

Un addetto al servizio macchine di un arsenale marittimo o di una nave statale non fa più riferimento a questa norma per la disciplina del proprio servizio. Qualsiasi situazione lavorativa attuale è regolata da altre disposizioni vigenti.

Cosa è cambiato

Il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (art. 1, comma 1) ha abrogato integralmente l'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 97 è ancora in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato e non è più vigente.
Cosa ha determinato la cancellazione dell'articolo?L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
A quale ambito si riferiva originariamente il provvedimento?Disciplinava l'ordinamento del personale del servizio macchine impiegato a bordo di navi, negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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