Art. 97
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1862-09-25;887#art-97
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L'articolo in oggetto risulta attualmente abrogato. Il testo della norma non è più in vigore e non produce più effetti giuridici. L'abrogazione ha riguardato l'intero provvedimento di cui faceva parte.
La disposizione originaria faceva parte dell'ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine su navi, arsenali e cantieri dello Stato, ma è stata formalmente rimossa dall'ordinamento giuridico.
In precedenza riguardava il personale addetto al servizio delle macchine a bordo delle navi o a terra negli arsenali e cantieri dello Stato, ma attualmente non si applica più a nessuno.
Un addetto al servizio macchine di un arsenale marittimo o di una nave statale non fa più riferimento a questa norma per la disciplina del proprio servizio. Qualsiasi situazione lavorativa attuale è regolata da altre disposizioni vigenti.
Il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (art. 1, comma 1) ha abrogato integralmente l'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.