Art. 4

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-05-06;611#art-4

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Art. 4 Col quale vengono attribuite agl'Insinuatori le incombenze gia' esercitate dagli Esattori circa la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia criminale, e l'anticipazione delle spese per l'istruttoria dei procedimenti. — Testo vigente | Portale Normativo