Art. 2
In vigore dal 4 giu 1862
I chiamati eleggeranno i Soci mancanti al numero stabilito dal Decreto d'istituzione secondo le qualità definite nello Statuto della Società Reale, dai quali tutti sarà formato il Regolamento dell'Accademia.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addì 17 aprile 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1862
Reg.° 19 Atti del Governo a c. 188. Wehrlin.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
C. Matteucci.
Storico versioni
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