Art. 1 Che autorizza i Comuni di Selargius e Domusnovas a riscuotere i diritti di gabella; e quelli di Ailoche, Macello, Gergei, Ussassai, Norghiddo e Strambinello a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del loro canone gabellario. — Testo vigente | Portale Normativo