Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1862-01-13;267#art-1

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Art. 1 Che autorizza i comuni di Villarboit, Piozzo, Cavallermaggiore, Pinerolo e Scalenghe a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella; e quelli di Varese, Torricella, Pozzomaggiore e Chivasso a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del canone gabellario loro assegnato. — Testo vigente | Portale Normativo