Art. 1 Che autorizza i comuni di Villarboit, Piozzo, Cavallermaggiore, Pinerolo e Scalenghe a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella; e quelli di Varese, Torricella, Pozzomaggiore e Chivasso a provvedere, mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette, al pagamento del canone gabellario loro assegnato. — Testo vigente | Portale Normativo