Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;397#art-1

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Art. 1 Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione. — Testo vigente | Portale Normativo