Regolamento›Capo XX›Sez. I
Art. 274
AbrogatoPresa di possesso dei beni già spettanti a benefizi sia provvisti che vacanti. Benefizi provvisti. Gli investiti ne ritengono l'amministrazione. Benefizi vacanti. L'amministrazione della dote passa immediatamente alla Cassa Ecclesiastica. Diffidamento da darsi agli affittuari e debitori.
In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-08;408#art-r-274