RegolamentoCapo XIISez. I

Art. 141

Abrogato

Nozioni sul valore dei beni che gli ispettori debbono procurare all'Uffizio centrale.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-08;408#art-r-141

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Nozioni sul valore dei beni che gli ispettori debbono procurare all'Uffizio centrale. (Art. 141 Che approva il Regolamento pel servizio della Cassa Ecclesiastica dello Stato nell'Umbria e nelle Marche.) — Testo vigente | Portale Normativo