Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-05;221#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune di S. Pietro a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario; e quelli di Mondovi', di Bosconero, di Alpignano e di Ronsecco a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella. — Testo vigente | Portale Normativo