Art. 1 Che autorizza il Comune di S. Pietro a supplire mediante sovraimposta alle contribuzioni dirette al pagamento di porzione del suo canone gabellario; e quelli di Mondovi', di Bosconero, di Alpignano e di Ronsecco a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella. — Testo vigente | Portale Normativo