Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-11-14;199#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune di S. Antonino a sopperire con fondi proprii al pagamento del canone gabellario; e quello di Pont a riscuotere in via d'esercizio per un quadriennio i dritti di gabella. — Testo vigente | Portale Normativo