Regolamento§ 9

Art. 127

Abrogato

L'opposizione deve essere autorizzata dal giudice.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-11-03;313#art-r-127

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L'opposizione deve essere autorizzata dal giudice. (Art. 127 Col quale si approva il Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia.) — Testo vigente | Portale Normativo