Art. 1

In vigore dal 27 nov 1861
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la Legge 23 ottobre 1859, n.° 3702, sull'Ordinamento comunale e provinciale; Considerato che negli esemplari a stampa delle Tabelle di circoscrizione territoriale annesse a quella Legge sarebbero occorsi alcuni errori di denominazione di Comuni, e che, a scanso di inconvenienti nei pubblici servigi, è d'uopo sia tolta ogni variante fra l'originale e gli esemplari stampati della stessa Legge; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico Le denominazioni comunali di Cagliano, Villa da Legno, Tavorno, Guenzate, Germagnedo, Tresolasco, Martignana, Mergozze, Corona e Pizzocarno sono corrette e determinate nella conformità apparente dalla Tabella annessa al presente Decreto, sottoscritta d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato in Torino addì 24 ottobre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1861 Reg.° 18 Atti del Governo a c. 109. Wehrlin. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti. Ricasoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-10-24;290#art-1

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Art. 1 Che fissa la denominazione di alcuni Comuni delle antiche Provincie e della Lombardia. — Testo vigente | Portale Normativo