Art. 2
In vigore dal 21 nov 1861
Alla gestione di quel Consolato sarà desinato un Ufficiale consolare di prima categoria, a cui verrà corrisposto l'assegno locale indicato nella tabella B annessa al Decreto 12 settembre ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-10-20;296#art-2