Art. 4

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-10-09;253#art-4

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Art. 4 con cui si dichiarano esecutorii nell'Emilia le Leggi ed i Regolamenti del 14 giugno, 20 novembre e 18 dicembre 1859 sopra il servizio vaccinico, si stabilisce un Conservatore del vaccino per l'Emilia, l'Umbria e le Marche, e sono fissati il personale, gli stipendi e le spese generali per lo stesso servizio nelle Provincie dell'Emilia — Testo vigente | Portale Normativo