Art. 4 con cui si dichiarano esecutorii nell'Emilia le Leggi ed i Regolamenti del 14 giugno, 20 novembre e 18 dicembre 1859 sopra il servizio vaccinico, si stabilisce un Conservatore del vaccino per l'Emilia, l'Umbria e le Marche, e sono fissati il personale, gli stipendi e le spese generali per lo stesso servizio nelle Provincie dell'Emilia — Testo vigente | Portale Normativo