Art. 2

In vigore dal 8 set 1861
Il Governo potrà revocare la presente autorizzazione in caso d'inosservanza dello statuto da parte della Società, salvi i diritti dei terzi. Il Ministro Segretario di Stato anzidetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti. Dato in Torino addì 8 settembre 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 11 settembre 1861 Reg.° 45 Decreti amministrativi a c. 198. Salvaja. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti. Cordova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-09-08;211#art-2

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