Art. 1 Che autorizza i Comuni di Lanusei, Robilante, Lecco e Cesena, ad imporre i tre primi una tassa sui cani, e l'ultimo una tassa sui cani e sui cavalli; ed il Comune di S. Fruttuoso a riscuotere il dazio di consumo secondo un nuovo regolamento. — Testo vigente | Portale Normativo