Art. 1

In vigore dal 28 apr 1861
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'articolo 11 della legge 13 novembre 1859, n.° 3747; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È autorizzata la retrocessione gratuita operata dall'Amministrazione delle strade ferrate a favore di Giovanni Prospero Beraudo della zona di terreno designata nell'instromento in data del 19 febbraio 1861 ricevuto dal Notaio Giovanni Bendinelli Castiglione, alla residenza di Novi, sotto l'osservanza delle condizioni nell'atto medesimo stipulate. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino 28 aprile 1861. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1861 Reg.° 44 Decreti amministrativi a c. 84. Wehrhn. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. B. Cassinis U. Peruzzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-04-28;1#art-1

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Art. 1 Che approva la retrocessione operata dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato di una striscia di terreno a favore di Prospero Beraudo. — Testo vigente | Portale Normativo