Art. 8

Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1#art-8

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