Art. 8
Modifiche all'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche all'articolo 59
della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche nella forma di Città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e su enti di area vasta a elezione diretta,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1#art-8