Art. 5

Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»; b) il quinto comma è abrogato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1#art-5

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