Art. 5
Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche all'articolo 12
della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale»;
b) il quinto comma è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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