Art. 3

Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963

In vigore dal 24 feb 2026
Modifica dell' della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. L' della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente: «. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli , in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1#art-3

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