Art. 3
Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 24 feb 2026
Modifica dell'
della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. L' della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
«. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli , in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1#art-3