Art. 2
Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
In vigore dal 24 feb 2026
Modifica all'
della legge costituzionale n. 1 del 1963
1. Dopo il numero 3) dell' della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:
«3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1#art-2