Art. 2
In vigore dal 9 mar 2022
1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2022-02-11;1#art-2