Art. 1
Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
In vigore dal 3 mar 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2013-02-07;1#art-1