Art. 2

In vigore dal 8 mag 2012
1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2012-04-20;1#art-2

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