Art. 1

In vigore dal 27 giu 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: . 1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2003-05-30;1#art-1

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