Art. 1

In vigore dal 10 nov 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: . 1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2002-10-23;1#art-1

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Art. 1 Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione. — Testo vigente | Portale Normativo