Art. 10
In vigore dal 8 nov 2001
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3#art-10