Art. 1

In vigore dal 8 nov 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: . 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3#art-1

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