Art. 1
In vigore dal 8 nov 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
.
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3#art-1