Art. 6

Disposizioni finali.

In vigore dal 16 feb 2001
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all' della presente legge costituzionale. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all' della presente legge costituzionale. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all' della presente legge costituzionale. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all' della presente legge costituzionale. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all' della presente legge costituzionale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-31;2#art-6

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Disposizioni finali. (Art. 6 Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.) — Testo vigente | Portale Normativo