Art. 1
Modifiche all'articolo 121 della Costituzione
In vigore dal 6 gen 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
.
(Modifiche all'articolo 121
della Costituzione)
1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1999-11-22;1#art-1