Art. 1

Modifiche all'articolo 121 della Costituzione

In vigore dal 6 gen 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: . (Modifiche all'articolo 121 della Costituzione) 1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari"; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1999-11-22;1#art-1

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