Art. 5

In vigore dal 10 ott 1993
1. All' dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;". 2. All' dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-09-23;2#art-5

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